IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile promossa con atto d'appello del 12 febbraio 1990 ed iscritta al n. 1258 del ruolo generale affari civili contenziosi dell'anno 1990 dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori, col proc. dom. avv. G. Milana, appellante, contro l'avv. Luigi Romano, appellato. O S S E R V A Con sentenza 2 febraio 1989, notificata il 17 gennaio 1990, il pretore di Brescia, giudice del lavoro, dichiarava che l'avv. Luigi Romano, per aver prestato servizio militare di leva dall'8 novembre 1952 al 9 aprile 1954 e per aver frequentato il corso di laurea in giurisprudenza, iscrivendosi all'albo dei procuratori legali nell'anno 1960 ed alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza avvocati e procuratori nell'anno 1962, aveva diritto di riscattare il periodo legale del corso di laurea ed il periodo di servizio militare, ai fini del raggiungimento dell'anzianita' minima per acquisire il diritto alla pensione di anzianita'. Questa sentenza faceva seguito all'entrata in vigore della legge n. 175/1983 e si richiamava all'ordinanza n. 89/1988 della Corte costituzionale, emessa, nella stessa controversia, proprio a seguito della trasmissione, da parte dello stesso pretore, degli atti alla Corte costituzionale per la decisione della questione di costituzionalita' dell'art. 26, quinto comma, della legge n. 576/1980 (riforma del sistema previdenziale forense); che', infatti, con quella ordinanza la Corte, dopo aver osservato che l'art. 2 della legge n. 175/1983, (entrata in vigore dopo l'ordinanza di rimessione) aveva soppresso, nel citato quinto comma dell'art. 26 della legge n. 576/1980, le parole "e di anzianita', quest'ultima limitatamente agli iscritti all'albo anteriormente al 19 gennaio 1952", aveva osservato che era stata ormai eliminata la condizione limitativa censurata dal giudice a quo e che, pertanto, alla stregua del suddetto jus superveniens, si imponeva la restituzione degli atti al giudice a quo per un nuovo esame della rilevanza della questione. La sentenza del pretore veniva appellata davanti a questo tribunale, sezione lavoro, con atto depositato il 12 febbraio 1990, da parte della Cassa, che lamentava: a) l'omessa pronuncia, da parte del primo giudice, sulle eccezioni di improcedibilita' ed improponibilita' della domanda, a norma dell'art. 443 del c.p.c., nonche' per difetto di giurisdizione dell'a.g.o., rispettivamente; b) l'errore in cui il pretore era caduto, non rilevando che, proprio a seguito della modifica dell'art. 26, quinto comma, della legge citata, era stato negato dal legislatore del 1983 l'esercizio della facolta' di riscatto con riguardo alla acquisizione del diritto alla pensione di anzianita'; cosi' che la Cassa concludeva chiedendo la riforma della sentenza, con la dichiarazione che l'avv. Romano non aveva il diritto di riscattare il periodo legale di laurea ed il periodo del servizio di leva, ai fini del raggiungimento dell'anzianita' minima per acquisire il diritto alla pensione di anzianita'. Ma l'avv. Romano, costituendosi, mentre ribadiva l'assoluta infondatezza delle eccezioni preliminari, osservava che, proprio con la modifica normativa introdotta dalla legge n. 175/1983 al quinto comma dell'art. 26 della legge n. 576/1980, era stata per tutti negata la facolta' di riscatto dei periodi di laurea e di servizio militare ai fini del diritto alla pensione di anzianita'; con il risultato di creare una ingiustificata diversita' di trattamento tra gli iscritti che avevano prestato servizio militare e quelli che tale periodo non avevano dovuto sottrarre alla loro professione; mentre, poi, ingiustificato, rispetto al riscatto del periodo di laurea, risultava un divieto, che discriminava, ingiustificatamente, gli avvocati e procuratori da tutti coloro che, sia nell'ambito delle carriere direttive della pubblica amministrazione, sia nell'ambito delle libere professioni vedono considerato, ai fini pensionistici, anche il periodo minimo per il conseguimento della laurea, quando questa sia requisito essenziale per l'esercizio dell'attivita' professionale e sia stato oggetto della facolta' di riscatto; cosi' che, secondo l'appellato, la questione di costituzionalita', sollevata fin dall'inizio di questa causa, era tuttore rilevante per la decisione della stessa. Della stessa opinione e' anche questo collegio. Lasciata alla sentenza definitiva la decisione sulle eccezioni preliminari di improponibilita' ed improcedibilita' della domanda (su di esse gia' il pretore, nella prima ordinanza di remissione della questione alla Corte costituzionale, aveva osservato come la giurisdizione e competenza gli derivassero dall'art. 442 del c.p.c., trattandosi di una controversia relativa all'applicazione di norme riguardanti una forma di previdenza ed assistenza obbligatoria; come, inoltre, ogni questione in ordine alla procedibilita' della domanda restasse superata dalla sopravvenienza nel corso del giudizio del provvedimento di diniego da parte della Cassa, nonche' dalla inesistenza di speciali previsioni normative riguardanti il procedimento per la composizione della questione in sede amministrativa), la materia e', infatti, oggi regolata pur sempre dall'art. 26, quinto comma, della legge n. 576/1980, che, a maggior ragione dopo la modifica operata dall'art. 2 della legge n. 175/1983, ammette l'esercizio della facolta' di riscatto per i periodi corrispondenti alla durata del corso legale di laurea e dell'anno di pratica professionale, nonche' alla durata del servizio militare (v. l'art. 8 della legge n. 319/1975, modificativo dell'art. 5 della legge n. 798/1965), "al solo fine di completare l'anzianita' minima necessaria per acquisire il diritto alla pensione di vecchiaia" (le parole "e di anzianita', etc." sono state, infatti, cancellate dalla novella del 1983). Cosi', dovendosi pronunciare sul preteso diritto, in capo al ricorrente, di riscattare gli anni del corso legale di laurea e del servizio militare, ai fini del diritto alla pensione di anzianita', e' evidente la rilevanza, per la decisione, della questione di costituzionalita' della normativa citata. Quanto, poi, alla non manifesta infondatezza della questine, va subito detto che appare irrazionale e contrario al fondamentale principio di uguaglianza che non sia concesso agli iscritti alla Cassa avvocati e procuratori il diritto di riscatto, anche ai fini della pensione di anzianita', sia degli anni di iscrizione al corso di laurea, sia di quelli impiegati nel servizio militare: per i primi la violazione del principio di uguaglianza, di cui all'art. 3 della Costituzione, si ravvisa nella disparita' di trattamento con il re- gime previdenziale proprio di altre categorie professionali (v. l'art. 3 del d.m. 15 ottobre 1976, gia' citato dal pretore con riguardo alla professione sanitaria, nonche' la legge n. 290/1990 regolatrice del sistema pensionistico degli ingegneri ed architetti, citata dal ricorrente), tanto piu' evidente in rapporto alla tendenza legislativa, riconosciuta e ribadita dalla consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, a concedere ogni migliore considerazione alla preparazione professionale acquisita, quando questa sia ritenuta indispensabile ai fini della qualifica ricoperta (v. per tutte la sentenza n. 426/1990 della Corte costituzionale, confermativa degli orientamenti gia' espressi con la sentenza n. 163/1989). Quanto, poi, agli anni impiegati nel servizio militare, la disparita' di trattamento si manifesta, ad avviso del collegio, nell'uguale trattamento, all'interno della stessa categoria di assicurati, riservato sia a chi abbia prestato il servizio di leva, ritardando la sua iscrizione all'albo professionale e non incrementando, in quel periodo, i propri contributi previdenziali, sia a quanti, o perche' esonerati dal servizio o perche' ad essi non obbligati (e' il caso delle donne), abbiano potuto utilizzare quello stesso periodo nell'attivita' professionale.